Cambiare fornitore di luce o gas non significa toccare contatori, cavi o tubi: la rete fisica resta sempre la stessa, gestita dal distributore locale (E-Distribuzione, Italgas, Areti, Inrete e altri a seconda della zona). Cambia solo chi ti emette la bolletta. Per questo il passaggio non comporta interruzioni di fornitura e non richiede tecnici a casa.
Cosa serve per fare il passaggio
Tre informazioni bastano per attivare un nuovo contratto: il codice POD per la luce (alfanumerico, inizia con «IT», es. IT001E…) o il codice PDR per il gas (14 cifre), l'intestazione del contratto attuale e una bolletta recente. La bolletta serve perché contiene anche il consumo storico annuo e la potenza impegnata, dati che il nuovo fornitore usa per costruire il preventivo.
Non devi disdire il vecchio contratto. La cessazione avviene automaticamente quando il nuovo fornitore comunica lo switch al distributore. È esattamente lo stesso meccanismo della portabilità del numero di telefono: una volta firmato il contratto nuovo, il vecchio si chiude da sé.
Se la fornitura è intestata a qualcun altro (es. un familiare deceduto, un ex coinquilino) non è un cambio fornitore: è una voltura, e ha procedure diverse. Stessa cosa se hai un contatore disattivato: ti serve un subentro, non uno switch.
Se paghi le bollette con addebito diretto SEPA (la domiciliazione bancaria), il nuovo fornitore ti chiederà l'IBAN del conto: puoi attivarla già nel contratto. L'addebito verso il vecchio fornitore si esaurisce con l'ultima bolletta di chiusura. Se nello stesso periodo cambi anche conto corrente, chiedi alla nuova banca il trasferimento del conto: sposta lei gli addebiti diretti al posto tuo.
Tempi e date utili
Oggi lo switch decorre di norma dal primo giorno del mese: se il nuovo venditore avvia la pratica entro il giorno 10, il cambio parte dal 1° del mese successivo, altrimenti slitta di un mese; in pratica servono da uno a due mesi. Per la luce, dal 1° dicembre 2026 ARERA introduce una nuova procedura: cambio tecnico in 24 ore lavorative e passaggio completato comunque entro tre settimane. Per il gas resta la regola del primo del mese.
Il passaggio è gratuito e il vecchio fornitore non può rifiutarsi. Riceverai due bollette finali: l'ultima del vecchio (con eventuale conguaglio) e la prima del nuovo. Le date di lettura del contatore sono comunicate dal distributore a entrambi i fornitori, quindi non c'è il rischio che ti facciano pagare due volte gli stessi kWh.
Penali, vincoli e mercato libero
Cambiare fornitore è un diritto e, di regola, il recesso non comporta penali. Unica eccezione: per i clienti domestici luce il venditore può prevedere un onere di recesso anticipato solo nei contratti a prezzo fisso e durata determinata, e solo per il periodo del prezzo fisso. L'importo massimo deve essere indicato nell'offerta e nel contratto, approvato espressamente dal cliente, e non può superare la perdita economica diretta del venditore. Per il gas non sono previsti oneri di recesso.
Il diritto di ripensamento (ius poenitendi) di 14 giorni vale per tutte le offerte sottoscritte fuori dai locali commerciali, quindi per telefono, online o porta a porta. Hai 14 giorni dalla conclusione del contratto per ripensarci senza fornire motivazioni e senza costi.
Se hai aderito a un'offerta a domicilio o telefonica e hai un dubbio, conserva tutti i documenti ricevuti. Il fornitore è obbligato a inviarti una conferma scritta del contratto, e se mancano informazioni essenziali (canone fisso, prezzo materia energia, eventuali oneri di recesso) il contratto può essere contestato.
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Confronta le offerte luce e gasDomande frequenti
1Devo pagare per cambiare fornitore?
No, lo switch in sé è gratuito e di regola il recesso non comporta penali. Solo nei contratti luce a prezzo fisso e durata determinata il venditore può prevedere un onere di recesso anticipato, indicato nell'offerta e nel contratto e non superiore alla sua perdita economica diretta. Per il gas non sono previsti oneri di recesso.
2Il vecchio fornitore può bloccare il passaggio?
No: il vecchio venditore non può impedire il cambio. Eventuali bollette non pagate restano dovute e vengono gestite a parte.
3La fornitura si interrompe durante il cambio?
No, mai. Cambia solo l'intestazione commerciale del contratto, non l'infrastruttura. Continui a essere alimentato dallo stesso distributore senza interruzioni.
4Posso cambiare idea dopo aver firmato?
Sì, hai 14 giorni di ius poenitendi dalla conclusione del contratto se hai firmato online, per telefono o porta a porta. Basta una comunicazione scritta al nuovo fornitore (PEC, raccomandata o canali indicati nel contratto).
Fonti
- ARERA, Atlante del consumatore: tempi del cambio venditore
- ARERA, delibera 58/2026/R/eel (nuovo switching luce dal 1° dicembre 2026)
- ARERA, scheda tecnica delibera 250/2023/R/com (oneri di recesso)
Fonti consultate il 10 ottobre 2026. Le regole possono cambiare: in caso di dubbio fa fede il testo dell'autorità o del fornitore. Segnalaci un errore dalla pagina Redazione.
